In materia di attribuzione del “seggio di riserva” al candidato Presidente non eletto più votato, l’art. 17, comma 7, della Legge statutaria sarda n. 1/2013 deve essere interpretato nel senso che il seggio viene individuato sulla base del minor resto circoscrizionale e non di quello regionale. Tale interpretazione, già confermata dalla giurisprudenza (T.A.R. Sardegna n. 602/2016 e Consiglio di Stato n. 213/2017), risulta coerente con il sistema di ripartizione dei seggi previsto dalla legge elettorale regionale e non contrasta con i principi di rappresentatività e stabilità sanciti dall’art. 15 dello Statuto sardo, né con gli artt. 3 e 48 della Costituzione.
La sentenza in esame è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 553/2025, con la quale, però, ha dato atto della formulazione complessa e confusa delle legge sarda.
La critica principale che il Consiglio di Stato muove alla legge statutaria regionale sarda n. 1/2013 riguarda la sua formulazione complessa, confusa e incoerente. Nello specifico, viene evidenziata la difficoltà interpretativa dell’art. 17, comma 7, che disciplina l’assegnazione del cosiddetto “seggio di riserva” al candidato presidente non eletto con il maggior numero di voti.
Il Consiglio di Stato riconosce che la normativa regionale utilizza terminologie imprecise e non coordinate, creando difficoltà nell’applicazione pratica delle regole di attribuzione dei seggi. In particolare:
Ambiguità nel concetto di “minor resto”
- L’art. 17, comma 7, fa riferimento al criterio del “minor resto” per l’assegnazione del seggio al candidato presidente non eletto, ma non è chiaro se debba essere considerato su base regionale o circoscrizionale.
- Il Consiglio di Stato conferma l’interpretazione secondo cui il “minor resto” deve essere riferito alle liste circoscrizionali, come previsto dall’articolo stesso, e non ai resti regionali.
Possibile squilibrio nella rappresentatività
- La norma, così come applicata, può portare a distorsioni nel principio di rappresentatività, penalizzando forze politiche che hanno ottenuto più voti complessivi rispetto ad altre con un minor consenso su base regionale.
- Tuttavia, il Consiglio di Stato ritiene che il meccanismo adottato non sia incostituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale stabilire criteri che bilancino rappresentatività e stabilità.
Critica alla tecnica legislativa
- La legge è definita “involuta e confusa”, con una formulazione che rende eccessivamente complessi i calcoli per l’assegnazione dei seggi.
- Il Consiglio auspica un intervento del legislatore regionale per riformare la normativa, rendendola più chiara e lineare, evitando incoerenze e difficoltà applicative.
In sintesi, la critica principale del Consiglio di Stato è che la legge regionale sarda n. 1/2013, in particolare l’art. 17, comma 7, è formulata in modo poco chiaro e crea difficoltà interpretative e applicative, pur non violando il principio di costituzionalità.
