La società Pikdare S.p.A. ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura di sistemi per il controllo della glicemia, contestando la mancata attribuzione del punteggio tecnico necessario al superamento della soglia di sbarramento. L’esclusione è stata motivata dall’assenza nella campionatura presentata di un ricevitore/palmare per la visualizzazione dei dati del glucosio. La ricorrente ha inoltre dedotto l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione alla gara, nonché la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il Collegio, con la sentenza in epigrafe, ha statuito che nelle procedure di gara pubblica, la campionatura richiesta dal disciplinare, ove espressamente qualificata come elemento sostanziale e qualificante dell’offerta tecnica, deve essere integralmente presentata a pena di mancata attribuzione del punteggio tecnico migliorativo. L’assenza di un componente essenziale previsto dalla lex specialis giustifica l’assegnazione di punteggio pari a zero, senza che ciò configuri un’esclusione diretta, ma potendo determinare il mancato raggiungimento della soglia minima richiesta. Il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023) si applica ai requisiti soggettivi di partecipazione e non alle caratteristiche dell’offerta tecnica, sicché la mancata attribuzione del punteggio per carenza della campionatura non costituisce un’irregolarità espulsiva, ma un elemento valutativo dell’offerta. Il soccorso istruttorio non è attivabile per integrare elementi dell’offerta tecnica, essendo ammesso solo per chiarimenti su requisiti di partecipazione. Non sussiste violazione del principio di massima partecipazione se la soglia di sbarramento è finalizzata a garantire standard qualitativi minimi per la tutela della salute pubblica. La motivazione basata su giudizi numerici della commissione è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale, pertanto, da qui il rigetto del ricorso.