Sono proseguiti anche nelle estati del 2022 e del 2023 i ricorsi in materia scolastica, diretti in gran parte contro mancate ammissioni di alunni e studenti alla classe successiva intermedia o all’ultimo anno di Istituto superiore di secondo grado.
Si è trattato per lo più di iniziative processuali di genitori (e dei giovani direttamente coinvolti, ove maggiorenni) con le quali sono state fatte valere, davanti al TAR Sardegna, in particolare: l’omessa previsione e attivazione di misure di sostegno, dispensative e compensative, a favore di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento riguardanti, ad esempio, la lettura, l’espressione scritta e alcune aree del calcolo; la insufficiente o intempestiva individualizzazione e personalizzazione di tali tipi di interventi; più radicalmente, la mancata adozione – o la predisposizione tardiva – di un piano didattico personalizzato, in conformità a quanto richiesto dalla legge n. 170 del 2010, in materia di disturbi specifici di apprendimento in àmbito scolastico, e dal d.m. attuativo n. 5669 del 2011; la omessa previsione e attuazione di strategie metodologiche e accorgimenti didattici confacenti alle peculiarità dello studente, o la contestazione di modalità inappropriate di verifica e valutazione di rendimento e profitto.
I giudizi proposti su questa tematica specifica non hanno avuto però esito favorevole: il Tribunale, a istruttoria compiuta, ha ritenuto caso per caso che gli Istituti scolastici non fossero stati inadempienti nel predisporre e attuare le misure necessarie per supportare gli studenti, e che nessun addebito fosse attribuibile alle Scuole circa il mancato raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi didattici minimi richiesti. In disparte la considerazione che, secondo parte della giurisprudenza amministrativa, il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può ritenersi viziato, ad esempio, per la omessa attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico, dovendo, il giudizio finale, basarsi in via esclusiva sull’apprezzamento del livello di preparazione dello studente.
A questo proposito si rinvia in particolare alle sentenze, tutte consultabili sul Sito della Giustizia amministrativa, nn. 586, 644, 653, 655 e 656 del 2023. In quest’ultima decisione, che ha visto respinta la richiesta di appello cautelare da Cons. Stato, VII, ord. n. 4275 del 2023, è stato precisato tra l’altro che la presentazione tardiva alla Scuola, ad anno scolastico inoltrato – alla fine di marzo – della certificazione attestante la presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento aveva reso di fatto impossibile adottare il piano didattico personalizzato in favore dello studente in tempo utile per consentire il recupero di tutte le insufficienze riportare in materie di indirizzo.
Merita menzione poi la sentenza n. 190 del 2023, di rigetto di un ricorso avverso un giudizio di mancato superamento dell’esame di maturità, per non avere la ricorrente “ottenuto il punteggio minimo complessivo necessario”. Dalla lettura della sentenza emerge come la studentessa avesse svolto le prove d’esame avvalendosi delle misure di supporto previste dal piano didattico personalizzato, e come fosse stato “assolto l’obbligo motivazionale” prescritto, avendo la Commissione d’esame predisposto, per le due prove scritte e per il colloquio, “specifiche griglie di valutazione con indicatori e descrittori”, con l’attribuzione di punteggi numerici tali, in questo contesto, da rendere comprensibile l’ “iter” logico seguito per valutare ciascun maturando.
In altri ricorsi, incentrati sulla contestazione dell’esito negativo dello scrutinio finale, fondata su profili di eccesso di potere per illogicità manifesta o palese contraddittorietà, in relazione al rendimento offerto dallo studente nel corso dell’anno scolastico, la Sezione (v. ad es. la sentenza n. 586 del 2023) ha ribadito che la valutazione del Consiglio di classe sulla promozione o meno alla classe successiva è espressione di discrezionalità di carattere tecnico-didattico, con la conseguenza che, per giurisprudenza consolidata, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione alla classe superiore solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi, evenienze di assai difficile concretizzazione all’atto pratico.
Da parte del TAR non viene cioè compiuto un riesame o una revisione o una rimessa in discussione di valutazioni tecnico – didattiche, che presuppongono specifiche competenze professionali e sono riservate al Consiglio di classe.
In base al principio di separazione dei poteri il Tribunale amministrativo non rinnova gli apprezzamenti effettuati dagli organismi della Scuola nell’assegnare i voti di profitto.
La valutazione del giudice amministrativo territoriale non si sovrappone a quella del Consiglio di classe.
Il sindacato del giudice è circoscritto a un vaglio di manifesta incongruenza della decisione adottata dall’organo scolastico: dal che, la assai ardua accoglibilità di questa tipologia di causa. Si rinvia alla citata sentenza n. 586 del 2023, di rigetto di un ricorso avverso una mancata ammissione alla seconda media inferiore, sebbene sia da considerarsi eccezionale la bocciatura nella scuola media secondaria di primo grado – cfr. art. 6 del d. lgs. n. 62 del 2017.
Da questo panorama giurisprudenziale si distaccano due sentenze, su vicende singolarissime.
In un caso, la verifica giudiziale ha sancito l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, dalla quale è derivato in via diretta il riconoscimento del bene della vita alla parte ricorrente o quantomeno la necessità di un riesame della questione con vincoli stringenti per l’organismo scolastico.
La sentenza è la n. 613 del 2022, e ha riguardato una alunna di scuola secondaria di primo grado che, pur avendo concluso l’anno scolastico con una valutazione ampiamente positiva sulla sua idoneità al passaggio alla classe successiva, era stata bocciata per avere oltrepassato il limite massimo di assenze ordinariamente consentito.
Il Tribunale, nel sottolineare che il percorso scolastico era stato fino a quel momento ineccepibile, e che l’alunna era stata bullizzata in classe, ha giudicato illegittima e da annullare la decisione negativa finale del Consiglio di classe in quanto, qualora un alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui o colei che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva.
Il Collegio ha posto in risalto in particolare che, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, intitolato “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”, il numero di assenze assume rilievo nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione dell’alunno.
Nella specie l’allieva aveva concluso l’anno scolastico con un giudizio del Consiglio di classe ampiamente positivo sulla idoneità al passaggio alla classe successiva e, quindi, sarebbe stato possibile valutare il merito del livello di preparazione raggiunto, nonostante le assenze fossero state causate – come evidenziato dai genitori – da atteggiamenti ostili delle compagne che le avrebbero determinato uno stato di malessere.
Ancora più atipica la vicenda dalla quale ha preso le mosse la sentenza n. 538 del 2023, originata dalla pretesa dei genitori di un bambino i quali avevano richiesto che il loro figlio, undicenne, gravemente disabile, ammesso alla prima media, permanesse, per un solo altro anno, nella classe quinta della scuola primaria, e ciò essenzialmente alla luce di una “certificazione specialistica (diagnosi funzionale)” che attestava esplicitamente la necessità del “fermo” e che, in tesi, non era stata adeguatamente valutata dal Consiglio di classe.
Il ricorso, dopo un accoglimento in sede cautelare mediante “remand”, sia con decreto monocratico di estrema gravità e urgenza ex art. 56 del c.p.a e sia con ordinanza collegiale ex art. 55, il che ha reso possibile al bambino, stando almeno agli atti di causa, proseguire la frequenza alla scuola primaria dal mese di novembre del 2022 e sino alla fine dell’anno scolastico, è stato conclusivamente accolto con sentenza di merito per non avere, gli organi scolastici, pur in un quadro normativo che consente “una terza ripetenza in singole classi”, sentito – e tenuto adeguatamente conto delle valutazione del – l’equipe specialistica di neuropsichiatria che segue il minore da diversi anni, e che aveva motivatamente evidenziato la necessità di un ulteriore anno di permanenza alla primaria. In sentenza è stato giudicato fondato il vizio di difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione: dal che, l’annullamento del “rigetto della domanda di permanenza” con l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione del minore entro 30 giorni “nel rispetto dei rilievi svolti” nella decisione.
Sotto l’aspetto più strettamente processuale, e della completezza dell’istruttoria, nel 2022 e 2023 tutti i ricorsi contro le “bocciature” sono stati accompagnati da istanza di sospensiva.
Per lo più, al Tribunale amministrativo è stata richiesta una ordinanza cautelare motivata “propulsiva o sollecitatoria”, con l’impiego della tecnica del “remand”, al fine di sottoporre i punti controversi, nei loro possibili profili di fondatezza, agli organismi scolastici, per un riesame della situazione meditato ma rapido, da completare nell’arco di alcune settimane dal deposito del ricorso, in modo tale da ottenere una risposta di giustizia in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico.
In alcuni giudizi i difensori hanno scelto di richiedere al Tribunale, in sede cautelare e “in via diretta” – anche, a volte, con istanza di decreto monocratico “inaudita altera parte” ai sensi dell’art. 56 del cod. proc. amm., l’ammissione dello studente alla classe successiva. A Cagliari, in questo periodo di tempo, non sono stati invece proposti ricorsi contro mancate ammissioni all’esame di Stato di “maturità”, salvo un caso, definito con “breve” di rigetto n. 616 del 14 – 19 settembre 2022, con la quale si è ritenuto che l’amministrazione fosse esente da addebiti, anche di natura informativa verso i genitori dello studente. Quest’ultima sotto – categoria di controversie è del tutto particolare. Esse si distinguono dalle altre in questo àmbito poiché accade con una qualche frequenza che il Tribunale ammetta il ricorrente con riserva all’esame di Stato: dopo di che, se lo studente supera le prove d’esame, risultato, questo, “indicativo di un favorevole apprezzamento globale del candidato”, opera il principio dell’assorbimento e il ricorso contro il giudizio originario di non ammissione è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I procedimenti cautelari sono stati convertito in giudizi ordinari in sede cautelare collegiale ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. previa richiesta, ove necessario, all’Istituto scolastico, di chiarire i fatti di causa, in maniera tale da definire questo segmento di controversie in un arco di tempo assai breve – nello spazio di una estate, con la sentenza pubblicata all’inizio dell’anno scolastico successivo.
