I Collegi Interprovinciali degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sardegna hanno impugnato l’Avviso pubblico di selezione indetto dall’Agenzia Forestas per la copertura di un posto di funzionario tecnico-agronomo, contestando l’esclusione degli agrotecnici laureati dall’accesso al concorso. I ricorrenti hanno sostenuto che il requisito dell’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali fosse discriminatorio e irragionevole, poiché gli agrotecnici laureati posseggono titoli di studio sovrapponibili. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei Collegi ricorrenti e difeso la propria discrezionalità nella determinazione dei requisiti concorsuali.

Nel merito il Collegio ha osservato che:

L’Amministrazione ha ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici, purché tali requisiti siano coerenti con la figura professionale ricercata e non risultino manifestamente illogici, arbitrari o discriminatori. La distinzione tra dottori agronomi e forestali e agrotecnici laureati è fondata su una differente estensione delle competenze professionali, con particolare riferimento alla pianificazione forestale, attività che non rientra tra le funzioni tipiche degli agrotecnici, se non connesse a compiti di assistenza tecnico-economica aziendale.

Non sussiste violazione del principio di parità di trattamento se il requisito di iscrizione a un determinato albo professionale è funzionale alle esigenze specifiche del concorso.

Quanto alla legittimazione attiva dei Collegi professionali all’impugnazione di bandi concorsuali, essa è riconosciuta quando l’atto lede in modo diretto e generalizzato la categoria rappresentata.

Nella fattispecie Il TAR ha affermato che i Collegi ricorrenti avevano un interesse diretto e generale a contestare il bando, in quanto esso prevedeva tra i requisiti l’iscrizione all’Albo dei dottori agronomi e forestali, escludendo gli agrotecnici laureati, i quali possiedono titoli di studio in parte sovrapponibili.

Il Collegio ha ritenuto che tale requisito pregiudicasse l’intera categoria professionale degli agrotecnici laureati, escludendoli in modo generalizzato dalla selezione, senza che fosse loro riconosciuta alcuna possibilità di partecipazione. Poiché l’impugnazione riguardava un criterio che incideva sull’accesso alla professione per tutti gli iscritti alla categoria, e non solo su interessi individuali, è stata riconosciuta la legittimazione attiva dei Collegi.

Il ricorso è stato rigettato.