Con la sentenza in esame il Collegio ha statuito che, a seguito della modifica dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. operata dal d.lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non può più produrre effetti extrapenali, salvo che siano applicate pene accessorie o che una norma penale lo preveda espressamente. Ne consegue che un’amministrazione non può disporre provvedimenti sanzionatori, come la cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare, fondandosi sull’equiparazione automatica tra patteggiamento e condanna, se l’efficacia del provvedimento si realizza dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
In altri termini, il Collegio ha sottolineato che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 ha eliminato l’efficacia delle norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento a una condanna, salvo nei casi in cui siano previste pene accessorie o una norma penale lo disponga espressamente. La modifica in argomento ha una natura procedimentale e riguarda l’utilizzo del patteggiamento nei giudizi non penali, stabilendo che, dal momento della sua entrata in vigore, le equiparazioni extrapenali non hanno più effetti giuridici.
In assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, il Collegio richiama le affermazioni del Consiglio Nazionale Forense, in relazione a un giudizio disciplinare, nel quale è stato confermato che la riforma del d.lgs. n. 150/2022, priva di disposizioni transitorie, si applica ai procedimenti disciplinari pendenti al momento della sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data del patteggiamento. Tale interpretazione risulta coerente anche con il principio tempus regit actum, applicato ai procedimenti amministrativi, secondo cui i provvedimenti adottati prima della riforma restano regolati dalla precedente equiparazione tra patteggiamento e condanna, mentre quelli successivi non possono più applicare tale equiparazione, salvo che sia espressamente prevista da una norma penale.
SINTESI DEL FATTO
Un marittimo ha impugnato il decreto della Capitaneria di Porto che disponeva la sua cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell’art. 120, lett. e), Cod. Nav. e dell’art. 238 del relativo Regolamento di attuazione, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento sostenendo, da un lato, che la Capitaneria avesse già avviato e poi archiviato un precedente procedimento di cancellazione nel 2021 per una sentenza di patteggiamento del 2018, e dall’altro che, in virtù della nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non potesse più essere automaticamente equiparata a una condanna ai fini extrapenali.
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento della Capitaneria fosse illegittimo, in quanto basato su una norma extrapenale che, a seguito della riforma del 2022, non poteva più produrre effetti. Di conseguenza, il TAR ha annullato il decreto impugnato, stabilendo che l’amministrazione non poteva giustificare la cancellazione del ricorrente sulla base di una norma ormai inefficace.
