TAR Sardegna, Sez. II, 12 giugno 2025, n. 527 – Pres. Aru, Rel. Gana
Con questa pronuncia, il TAR Sardegna interviene su un tema di crescente rilievo nell’ambito dell’attuazione del PNRR: il riconoscimento del rimborso automatico dei diritti di istruttoria in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il caso riguardava il progetto “F-SASSA”, un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel comune di Sassari, promosso dalla Asja Sassari S.r.l., che aveva presentato istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006.
La società lamentava l’inerzia del Ministero dell’Ambiente (MASE) e, in particolare, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la quale, nonostante la conclusione della fase di consultazione pubblica nel luglio 2024, non aveva predisposto lo schema di provvedimento nei termini perentori previsti dalla legge. Oltre all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la società chiedeva la condanna del Ministero a rimborsare il 50% degli oneri istruttori, pari a € 5.429,78, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del T.U.A.
Il Collegio ha accolto integralmente il ricorso, ribadendo – in linea con precedenti analoghi (TAR Sardegna nn. 436, 547, 578 del 2024) – che i termini previsti per la VIA, tra cui quello di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, sono da considerarsi perentori, e che la loro violazione fa sorgere in capo al proponente un diritto pieno e automatico al rimborso della metà dei diritti versati.
Il TAR sottolinea come questa previsione normativa – introdotta proprio per sanzionare i ritardi della pubblica amministrazione – costituisca una forma tipica di indennizzo per ritardo procedimentale, coerente con quanto stabilito dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990. A fronte della violazione del termine, quindi, non è necessario un ulteriore accertamento o valutazione di responsabilità: il rimborso deve essere riconosciuto ope legis e deve avvenire mediante prelievo dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero stesso.
Di rilievo anche la posizione del Collegio sul tentativo del MASE di giustificare il proprio comportamento con la priorità da accordare a progetti di potenza superiore: tale interpretazione viene definita, in coerenza con i precedenti del TAR Sardegna che già si è espresso in questi termini sulla medesima questione, “non logicamente condivisibile” e sostanzialmente elusiva del dettato legislativo, in quanto priva di atti formali organizzativi che giustifichino la sospensione dei termini. Il criterio di priorità introdotto dall’art. 8 del T.U.A. non può in alcun modo giustificare una sospensione de facto dei termini procedimentali previsti dall’art. 25, comma 7, né la mancata adozione di un provvedimento espresso.
In applicazione della disciplina vigente, il TAR ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento VIA, scandendo con precisione i termini per ciascun adempimento (60, 60 e 90 giorni rispettivamente per Commissione, Direzione generale e Capo Dipartimento in caso di inerzia), e ha condannato l’Amministrazione al rimborso richiesto.
