È illegittima la dichiarazione di decadenza di una convenzione urbanistica fondata sull’asserita omessa presentazione del progetto definitivo nel termine di 36 mesi dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della convenzione, ove il progetto sia stato tempestivamente depositato al Comune per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003. La clausola dell’art. 4, comma 1, che impone lo sviluppo e la presentazione della progettazione definitiva “per la presentazione della richiesta” di AU, non può essere interpretata come obbligo di ottenere l’autorizzazione entro il termine, pena la decadenza dell’accordo. Un’interpretazione diversa si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della convenzione e con il principio di buona fede, determinando uno squilibrio contrattuale ingiustificato e frustrando l’affidamento legittimo del privato.
La sentenza n. 230/2025 del TAR Sardegna offre una chiara esemplificazione dell’approccio ermeneutico che coniuga il dato letterale della clausola contrattuale con il principio di buona fede nei rapporti tra amministrazioni e privati, in linea con l’evoluzione più recente della giurisprudenza amministrativa e civilistica.
Nel caso in esame, il Comune di Oristano aveva dichiarato la decadenza della convenzione urbanistica stipulata con la società ricorrente (San Quirico Solar Power S.r.l.), sostenendo che quest’ultima non avesse presentato, entro il termine convenzionale di 36 mesi, il “progetto definitivo” previsto dall’art. 4 della convenzione, con le conseguenze decadenziali previste all’art. 7.
La società, tuttavia, aveva tempestivamente depositato il progetto sin dal 2014 – e quindi ben entro la scadenza del termine (dicembre 2017) – per la richiesta dell’autorizzazione unica (AU), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Il Comune ha ritenuto invece che il termine di 36 mesi dovesse riferirsi non già alla presentazione della richiesta di AU, bensì all’ottenimento dell’AU stessa, ovvero al progetto “finale” come esaminato nella conferenza dei servizi del 2018.
Il TAR, accogliendo il ricorso, respinge tale lettura e sottolinea come essa si ponga:
- in contrasto con il dato letterale dell’art. 4, che fa riferimento alla presentazione del progetto “per la richiesta” di autorizzazione;
- e in violazione del principio di buona fede contrattuale, poiché altera l’equilibrio pattizio a danno del privato e introduce un elemento non espressamente previsto (l’onere, per il privato, di assicurarsi l’esito positivo del procedimento entro termini non controllabili).
Il Collegio evidenzia anche il “cortocircuito interpretativo” che si verrebbe a creare seguendo la tesi del Comune: se il progetto è presentato e la VIA è favorevole, ma l’AU viene negata perché nel frattempo la convenzione è considerata decaduta, allora l’intero iter autorizzativo risulta vanificato non per inadempimento, ma per una lettura arbitraria della clausola contrattuale.
In altri termini, secondo il Comune, la convenzione sarebbe decaduta automaticamente perché la società non ha presentato il progetto definitivo entro 36 mesi. Ma questa tesi si basa sull’idea che il progetto “valido” sia quello approvato in conferenza dei servizi (cioè, l’ultimo presentato per ottenere l’autorizzazione unica), e non quello presentato per richiedere l’autorizzazione.
Il TAR non condivide questa impostazione affermando appunto che:
se si pretende che entro 36 mesi il progetto debba essere approvato (non solo presentato), allora si sta di fatto dicendo che la società avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione in quel termine;
ma l’ottenimento dell’AU non dipende solo dalla società, bensì da un procedimento complesso e multilivello (VIA, conferenza dei servizi, pareri di vari enti) che può durare anni e che, come in questo caso, non è controllabile dal proponente.
Infine, il TAR richiama la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 7435/2024), che afferma il principio secondo cui l’interpretazione dei contratti pubblici deve avvenire in coerenza con il principio di lealtà e affidamento, evitando di ampliare unilateralmente gli obblighi a carico del privato.
