sentenza TAR Sardegna, Sez. I, n. 662/2025
Autotutela, vincoli culturali sopravvenuti e impianti da fonti rinnovabili: il TAR riafferma i limiti all’autotutela nei procedimenti autorizzativi già conclusi
Con la pronuncia in oggetto, il TAR Sardegna ha annullato il provvedimento prot. n. 4535 del 4 novembre 2024 con cui l’Unione dei Comuni della Trexenta aveva disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento unico autorizzativo n. 044 del 4 gennaio 2024, relativo alla realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile.
La decisione si fonda sull’accoglimento del primo, assorbente motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente aveva lamentato l’illegittimità dell’autotutela fondata sulla sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale del nuraghe Erri, ubicato a meno di 500 metri dal sito d’intervento.
1. Il vincolo culturale sopravvenuto ha natura costitutiva
Il Collegio ha ribadito (in linea con la precedente sentenza n. 414/2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 392/2025) che il vincolo culturale su beni privati ha natura costitutiva e non dichiarativa. Pertanto, l’idoneità dell’area si valuta al momento della conclusione del procedimento autorizzativo, escludendosi ogni effetto retroattivo della dichiarazione sopravvenuta.
2. Autotutela esclusa in caso di mutamenti sopravvenuti
La giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4059/2015) esclude che l’amministrazione possa esercitare legittimamente l’autotutela su atti perfetti a causa di mutamenti normativi o fattuali intervenuti successivamente. Inoltre, l’art. 12, co. 3-bis, D.lgs. 387/2003, come modificato dalla legge n. 11/2024, prevede espressamente che gli effetti delle nuove dichiarazioni di interesse culturale non si applichino ai procedimenti autorizzativi già conclusi, anche se relativi a dichiarazioni ex artt. 12 e 13 del D.lgs. 42/2004.
3. Esclusa la falsità dichiarativa in capo al proponente
Il TAR ha escluso che la società ricorrente avesse reso dichiarazioni false o reticenti circa l’esistenza di vincoli sull’area, evidenziando che il bene non era ancora vincolato alla data di presentazione dell’istanza. Né può invocarsi l’art. 21-nonies, co. 2-bis, L. 241/1990, che richiede un dolo esclusivo e non concorrente da parte del privato, mentre nella specie la Soprintendenza ha mostrato un colpevole ritardo nell’attivazione del procedimento vincolistico.
4. Ininfluenza della mancata VPIA e di altri elementi addotti
Non costituisce motivo di legittimità dell’autotutela la mancata presentazione della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA), poiché, secondo l’art. 25, co. 2-sexies, del D.lgs. 152/2006, l’adozione del provvedimento non è subordinata alla sua preventiva conclusione. Il TAR evidenzia che, trattandosi di PAS (procedura abilitativa semplificata), l’obbligo non era comunque cogente.
Ugualmente irrilevanti sono risultati:
- eventuali profili di impatto cumulativo (in assenza di altri impianti già autorizzati);
- l’applicazione della l.r. n. 5/2024, dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc (sent. Corte Cost. n. 28/2025).
