TAR SARDEGNA, sez I, sentenza n. 343 del 27 aprile 2024 – Pres. Buricelli, Serra rel.

La sezione, con riferimento alle proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime, con la sentenza in epigrafe, condivide quanto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, ossia che “anche con riferimento all’ulteriore proroga delle concessioni demaniali introdotta dal cd. decreto milleproroghe – la perdurante applicabilità del generale principio dell’obbligo di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle europee di carattere auto-applicativo (cd. selfexecuting), già sottolineata nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17-18 del 2021”, con l’ulteriore precisazione che “anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192; Id., Sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Id., Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Id., Sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992).

Peraltro, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che “sono illegittimi, per contrasto con la Direttiva unionale Bolkenstein, gli atti con le quali si disponga l’estensione temporale di concessioni demaniali marittime, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 682 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’art. 182, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; tale tipo di proroghe, infatti, è illegittima, alla luce dei principi espressi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, le quali, al fine di trovare un adeguato « punto di equilibrio» tra esigenze di tutela della concorrenza nel settore del demanio marittimo, cui sovrintende la citata direttiva unionale, in quanto connotato da « risorse limitate », e la tempistica necessaria alla predisposizione e allo svolgimento delle procedure per l’affidamento con gara delle nuove concessioni, hanno limitato la durata del rinnovo legale delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2023” (T.A.R. Sardegna, 11 aprile 2023 n. 262; sull’illegittimità di qualsivoglia meccanismo di proroga delle concessioni demaniali marittime cfr. da ultimo C.G.A.R.S., 21 febbraio 2024, n. 119).

Infatti, mentre l’originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022, nell’abrogare le precedenti e già disapplicate disposizioni di proroga, aveva previsto in via transitoria il termine del 31 dicembre 2023 con possibilità di differimento con atto motivato fino al 31 dicembre 2024 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”, le modifiche apportate dalla l. n. 14 del 2023 di conversione del d.l. n. 198 del 2022 hanno nuovamente stravolto il quadro normativo con nuove proroghe rese indeterminate da una serie di disposizioni palesemente contrastanti con i descritti principi dell’ordinamento dell’U.E.

La l. n. 14 del 2023, oltre a spostare in avanti di un anno i due termini sopraindicati (al 31 dicembre 2024 quello di efficacia delle concessioni e al 31 dicembre 2025 la possibilità di differimento), ha previsto che:

a) «le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori» (art. 10-quater, comma 3, del d.l. n. 198 del 2022);

b) «fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)» (comma 4-bis dell’art. 4 della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8, della l. n. 14 del 2023). 

Discende che il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023).

Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.

Ciò impone al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare tali disposizioni nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla l. n. 118 del 2022 dalla l. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all’art. 10-quater, comma 3, e all’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022.

Tale disapplicazione si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della Dir. 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare (v. Cons. di St. n. 4479/2024).

§§§

Sulla legittimazione processuale attiva ad intervenire nel processo amministrativo, con particolare riferimento agli enti associativi esponenziali espressione di interessi legittimi collettivi di un gruppo di persone o di una categoria (anche professionale), sempre in relazione alla questione della proroga automatica delle concessioni balneari in scadenza, si veda Cassazione, sez. un., n. 786/2024.