1.La deliberazione in commento rende un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8^ della L. n. 131/2003, ai sensi del quale le regioni e gli enti locali possono richiedere “ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed dell’efficacia dell’azione amministrativa nonché pareri nelle materia di contabilità pubblica”.

 Ai fini di circoscrivere l’ammissibilità di tali richieste di parere sotto il profilo oggettivo, la giurisprudenza contabile ha proceduto, innanzitutto, alla verifica della riconducibilità del quesito nel perimetro della “materia di contabilità pubblica”, posto che tale norma limita l’ambito della funzione in questione a tale materia, escludendo che in capo alla Corte sia stato attribuito un compito di consulenza generale in relazione all’attività dell’Amministrazione.

È stato così affermato che tale verifica deve essere effettuata facendo applicazione dei criteri di massima definiti sia dalla Sezione delle Autonomie (in particolare n. 5/SEZAUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare n. 54/CONTR/2010).

Con riferimento alla materia di contabilità pubblica “strumentale” all’esercizio della funzione consultiva in discorso – diversa e di ambito più ristretto rispetto all’omonima materia di cui all’art. 103 co. 2 Cost. (come precisato dalle SS.RR. in sede di controllo nella citata deliberazione n. 54/CONTR/2010) – la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, pur assumendo tendenzialmente “un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano […] l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Sezione Autonomie deliberazione n. 5/AUT/2006), non può non involgere anche quelle questioni che risultino connesse “alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica […] contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR. in sede di controllo deliberazione n. 54/CONTR/2010 cit.).

    Le Sezioni Riunite in sede di controllo, introducendo una “visione dinamica” di contabilità pubblica, infatti, con la citata deliberazione n. 54/CONTR/2010, hanno affermato che “ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica”- in una visione dinamica dell’accezione, che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”.

    Nella stessa sede le Sezioni Riunite hanno precisato che una tale estensione è ammissibile “limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio”.

    Pertanto, solo al ricorrere di tale peculiare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può integrare quella della “contabilità pubblica”.

    Con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha ulteriormente chiarito il significato della suddetta nozione dinamica fornendo – come ulteriore precisazione desumibile dall’esame testuale della stessa deliberazione n. 54/CONTR/10 – la precisazione che “l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa»” e, dunque, “quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”.

    In altri termini, l’espansione del concetto di contabilità pubblica resta comunque delimitata dall’impossibilità di accedere ad una nozione che includa ogni attività che abbia riflessi di natura finanziaria. Infatti, il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio è, in conclusione, insufficiente e riduttivo: argomentando diversamente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diverrebbero organi di consulenza generale, in evidente contrasto con il dato normativo che pone il vincolo della materia della contabilità pubblica e con le funzioni intestate alla magistratura contabile nell’attuale assetto ordinamentale.

    Come rileva la stessa Sezione delle Autonomie, rinviando anche ai consolidati orientamenti della Corte già citati (deliberazione n. 5/AUT/2006 cit. e Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10) vi è infatti il rischio che, “attraverso l’irragionevole estensione oggettiva dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa «nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale» “( così deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

    L’ammissibilità oggettiva di ogni richiesta di parere deve essere, tuttavia, valutata anche con riferimento alla sufficiente generalità e astrattezza della formulazione dei quesiti, all’assenza di una funzionalità diretta dei quesiti rispetto all’adozione di concreti atti di gestione rientranti nella competenza discrezionale dell’Ente, al difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature.

    Con riferimento alla necessità che i quesiti siano formulati con un sufficiente grado di generalità e astrattezza la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) ha evidenziato che tale esigenza “non implica (…) un’insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto (si rinvia, a tale riguardo, a Sezione delle autonomie, deliberazione 20 febbraio 2014, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG (…)” ma implica che  “(…) il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l’esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali”.

     In definitiva, poiché dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione con l’organo di controllo esterno, devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della magistratura contabile nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, come tale incompatibile con la posizione di imparzialità ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale (così ex multis deliberazione Sez Reg. Campania n. 226/2021/PAR).

    La stessa Sezione delle Autonomie (ancora deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG cit.) evidenzia inoltre  che “il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge quindi anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali” e specifica che “ (…) più in generale, quale ulteriore regola di cautela e meditato esercizio della funzione, non sono ammissibili «quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale, scongiurando, così, il rischio che pronunce consultive della Corte possano essere strumentalmente richieste e fatte valere per elidere o attenuare posizioni di responsabilità su fatti già compiuti» (in questi termini già gli Indirizzi del 2004; più recentemente, anche la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, che, a tale riguardo, rammenta le specifiche esimenti, di cui agli articoli 69, comma 2, e 95, comma 4, dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile)”.

    Ne consegue che le stesse argomentazioni possono essere poste a fondamento della valutazione dell’ammissibilità delle richieste di parere in relazione alla possibile interferenza dell’esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti con l’esercizio della funzione di altri organi giurisdizionali e conducono a ritenere che, ove una tale  circostanza sia in concreto ravvisabile, avendo riguardo all’attuale assetto ordinamentale, l’istanza debba essere dichiarata inammissibile.

2.Passando al parere in rassegna, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna non ha negato l’ammissibilità oggettiva del quesito, il quale è stato valutato sotto il profilo della prospettazione del comune richiedente. Ed infatti la richiesta era volta a fare chiarezza sul punto specifico se le spese per la remunerazione dei commissari di concorso previste dall’art.3, comma 13 della l. n. 56/2019, così come determinate dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, rientrassero nei limiti del trattamento accessorio del personale previsti dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, involgendo, dunque, una norma di contenimento della spesa pubblica nei termini più sopra compendiati.

Tuttavia, la Sezione, ha espresso il suo responso muovendo le proprie argomentazioni sotto due distinti profili. Per un verso ha negato che la citata disposizione di contenimento della spesa (art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017) abbia subìto una deroga per effetto della normativa in materia di compensi alle commissioni esaminatrici, la quale non dispone espressamente in tal senso.

Tuttavia, la Corte dei conti ha volutamente evitato di entrare nel merito della questione a monte, e cioè se tali compensi rientrassero o meno nel trattamento accessorio del personale così come definito dal d.lgs. 165/2001: tanto si desume dall’obiter dictum “compenso di cui appare, allo stato, dubbia la riconducibilità nell’alveo del trattamento accessorio”, ritenendo che è compito dell’amministrazione locale individuare la corretta allocazione delle risorse cui attingere ed il relativo capitolo di spesa.

In altri termini, la Corte, pur non sottraendosi al quesito se la norma di contenimento della spesa citata potesse subire una espressa deroga, ha implicitamente invitato il comune a rivedere ex funditus la questione, ovverosia a valutare se le spese sostenute per le commissioni di concorso facciano o no capo al trattamento accessorio del personale: questione sulla quale deve esplicarsi l’autonomia gestionale dell’ente locale.