La Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 dell’11 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5, recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”. La disposizione impugnata, che introduceva una moratoria di 18 mesi per la realizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili (FER), è stata ritenuta in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di energia e con gli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Il caso: il blocco regionale alle energie rinnovabili
La questione ha origine dal ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, presentato il 30 agosto 2024, contro la legge regionale della Sardegna. Il Governo ha contestato la legittimità dell’art. 3 della normativa, che vietava la costruzione di nuovi impianti FER fino all’approvazione della legge regionale sulle aree idonee e all’aggiornamento del Piano paesaggistico regionale. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale norma violava l’art. 117, commi primo e terzo, della Costituzione, in relazione alla direttiva UE 2018/2001 e al d.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e vieta qualsiasi sospensione generalizzata delle autorizzazioni.
Il Governo ha inoltre evidenziato che la moratoria avrebbe potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi italiani di decarbonizzazione e transizione energetica, stabiliti a livello europeo e nazionale, mettendo a rischio la ripartizione regionale della quota di produzione energetica rinnovabile.
La Regione ha difeso la legittimità della norma, sostenendo che essa rientrasse nell’esercizio delle proprie competenze primarie in materia di tutela del paesaggio e governo del territorio, sancite dallo statuto speciale e dal d.P.R. n. 480 del 1975. Secondo la Regione, il provvedimento rispondeva all’esigenza di regolamentare un eccessivo sviluppo non pianificato degli impianti FER, al fine di preservare il paesaggio e l’ambiente. Inoltre, la Sardegna ha contestato la sussistenza di un effettivo rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali, affermando che la produzione da FER sul territorio regionale fosse in linea con le previsioni del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione e ha riconosciuto che la materia disciplinata dalla norma regionale attiene alla competenza statutaria concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Tuttavia, ha ribadito che tale competenza deve esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Nel merito, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, poiché:
- Viola i principi fondamentali della normativa statale in materia di energia – La moratoria disposta dalla Regione contrasta con l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che stabilisce il divieto di sospensione delle procedure autorizzative per impianti FER e impone alle Regioni di individuare le aree idonee senza ritardi incompatibili con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.
- Confligge con gli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo – Il divieto di realizzazione di nuovi impianti per 18 mesi ostacola gli obiettivi imposti dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento UE 2021/1119, finalizzati alla massima diffusione delle energie rinnovabili.
- Incide irragionevolmente sui procedimenti in corso – Il divieto si applicava anche ai progetti già avviati, ledendo il principio di certezza del diritto e il legittimo affidamento degli operatori economici, con conseguente violazione degli artt. 3 e 41 Cost.
La Corte ha quindi stabilito che la disciplina regionale, sebbene ispirata alla tutela del paesaggio, si poneva in contrasto con le norme statali e comunitarie sulla promozione delle FER e con gli obblighi di decarbonizzazione assunti dall’Italia.
Con questa pronuncia, la Corte costituzionale conferma il primato delle politiche nazionali ed europee in materia di energia rinnovabile sulle iniziative normative regionali che ne limitino l’attuazione. Sebbene le Regioni mantengano un ruolo centrale nella pianificazione territoriale e nella tutela del paesaggio, esse non possono adottare misure che, di fatto, vanifichino gli obiettivi statali e sovranazionali di transizione energetica.
L’orientamento della giurisprudenza costituzionale rimane costante nel censurare interventi regionali che impongano blocchi generalizzati all’installazione di impianti FER, riaffermando il principio della loro massima diffusione. Questa decisione rappresenta dunque un ulteriore tassello nell’evoluzione normativa ed amministrativa della transizione ecologica, sottolineando l’importanza di una pianificazione coerente e coordinata tra i diversi livelli di governo.
