All’esito dell’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la prima sezione ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, (comma 1 lett., a) e) commi 5 e 7, della L.R. 20/2024 per contrasto con gli artt. 3, 9, 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione dedotte dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, reputando necessario sospendere il giudizio per consentire il controllo incidentale di costituzionalità sulle questioni di seguito indicate.
In pillole:
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, lett. a), e), 5 e 7, nonché degli Allegati A–E della L.R. Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui la Regione: (i) individua per legge le aree “non idonee” alla realizzazione di impianti FER, (ii) introduce un divieto assoluto in tali aree, anche per procedimenti già avviati, (iii) stabilisce la prevalenza automatica del criterio di non idoneità su quello di idoneità in caso di sovrapposizione, e (iv) include tra le aree vietate anche quelle “idonee ex lege” ai sensi dell’art. 20, co. 8, D.lgs. n. 199/2021.
In via preliminare, si premette che con il ricorso per motivi aggiunti, la soc. ricorrente ha impugnato, tra le altre, la nota dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, con la quale è stata comunicata alla società ricorrente l’improcedibilità dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, fondando, in via esclusiva, le ragioni del diniego sull’istanza facendo riferimento all’entrata in vigore della disciplina recata dalla Legge Regionale n. 20/2024 e, nella specie, all’introdotto divieto di realizzare impianti FER sulle aree classificate dalla medesima legge come non idonee; divieto di realizzazione degli impianti che si applica anche con riferimento alle istanze di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore della legge (art. 1, comma 5, L.R. 20/2024).
Pertanto, è stato messo in evidenza che l’eventuale accertamento dell’illegittimità costituzionale della L.R. 20/2024 determinerebbe un automatico travolgimento, per illegittimità derivata, degli atti adottati dall’Amministrazione regionale.
Il Collegio, premesso che nel caso di specie viene in rilievo una competenza legislativa regionale “di autonomia” che deve essere esercitata, in ogni caso, nel rispetto dei principi fondamentali e delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” di cui è espressione la disciplina statale di cui al D.lgs. n. 199/2021, ritiene che le disposizioni della L.R. 20/2024 e, segnatamente, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e commi 5 e 7, e di cui agli Allegati da A a E della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 contrastino coi principi stabiliti dalla legge statale e dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma della Sardegna per espressa previsione statutaria.
Di seguito i punti più rilevanti delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, che sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a) e commi 5 e 7, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, co. 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e per violazione altresì degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948.
- In primo luogo, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. 20/2024 con riferimento specifico alle disposizioni suindicate, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla previsione, con legge regionale, delle aree non idonee. Da questo punto di vista, la disciplina regionale sembra porsi in conflitto con i principi fondamentali della materia individuati nell’art. 20, comma 4 del D.lgs. n. 199/2021. In estrema sintesi, il Il TAR ha ritenuto che la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 20 del 2024, abbia ecceduto i limiti della propria potestà legislativa, stabiliti dal decreto legislativo 199 del 2021. In particolare, la normativa statale consente alle Regioni di individuare con legge soltanto le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, cioè quelle che possono beneficiare di una procedura autorizzativa accelerata. La Regione, invece, ha individuato anche aree non idonee, andando oltre quanto consentito. Anche se il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 parla di una possibile individuazione di aree non idonee da parte delle Regioni, il TAR interpreta questa disposizione in modo conforme alla norma primaria, cioè nel senso che tale individuazione non può avvenire con legge regionale ma solo attraverso un procedimento amministrativo basato su criteri tecnici e linee guida nazionali. Per questa ragione, il tribunale considera fondate, o quantomeno non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la legge regionale, evidenziando anche una violazione della riserva di procedimento amministrativo.
- La prospettata incostituzionalità della legge regionale n. 20/2024 risulta a giudizio del Collegio fondata, in particolare, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, co. 5 ove si dispone che “È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11”. In tal modo il Legislatore regionale ha stabilito un divieto assoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree definite “non idonee”, in contrasto con gli articoli 117, primo e terzo comma della Costituzione, in relazione all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni del decreto ministeriale 21/6/2024 (di cui la disciplina regionale è attuazione), nonché al principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile come emergente dalla disciplina unionale. Tale contrasto deriva dal fatto che la normativa statale e unionale prevede che le aree “non idonee” non comportino un divieto assoluto ma richiedano una valutazione puntuale e caso per caso in sede di procedimento amministrativo. Il decreto legislativo 199/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/2001, è stato adottato proprio per promuovere l’uso delle fonti rinnovabili e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030, attraverso un sistema che garantisce la trasparenza delle regole e un bilanciamento tra produzione energetica e tutela del paesaggio. L’attribuzione alle Regioni del compito di individuare le aree idonee è infatti finalizzata a semplificare le autorizzazioni, mentre la definizione delle aree non idonee spetta a linee guida tecniche e non può sfociare in divieti generali e astratti. Il DM 21 giugno 2024 conferma che l’incompatibilità con certe tipologie di impianti implica solo una maggiore cautela, non un’esclusione automatica. La legge sarda, imponendo un divieto rigido e non motivato da valutazioni concrete, viola non solo la normativa statale di riferimento ma anche i principi europei e costituzionali di proporzionalità, buon andamento e tutela ambientale integrata, compromettendo di fatto la possibilità stessa di raggiungere i target energetici imposti all’Italia.
- Il divieto posto dall’art. 1, co. 5, della L.R. 20/2024 risulta, poi, contrastare anche con l’art. 3 Cost. e, in particolare, con il principio di proporzionalità che in esso trova fondamento, nonché con il principio desumibile dall’art. 15 della Direttiva UE 2018/2001 che richiede agli Stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative «siano proporzionate e necessarie»; la medesima disposizione inoltre vincola gli Stati membri ad adottare “misure appropriate per assicurare che: a) …; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili”.
- Le suindicate disposizioni della L.R. 20/2024 si pongono in contrasto, inoltre, con il principio di tutela dell’ambiente di cui all’art. 9 Cost., secondo cui la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”. Infatti, il divieto assoluto imposto dalla legge regionale nelle aree classificate come non idonee comporta un sacrificio incondizionato del principio ambientale, ignorando la necessità di un bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i diritti fondamentali devono essere integrati e bilanciati tra loro, senza che uno prevalga in modo assoluto sugli altri. La previsione regionale, invece, impone la priorità esclusiva della conservazione del paesaggio, escludendo a priori ogni valutazione sull’opportunità di realizzare impianti rinnovabili anche in funzione della tutela ambientale e climatica. Ciò si pone in contrasto anche con il principio europeo di integrazione delle politiche ambientali, che impone di considerare la tutela dell’ambiente in tutte le decisioni pubbliche, promuovendo uno sviluppo sostenibile. In questo senso, il divieto generalizzato della L.R. 20/2024 viola sia l’art. 9 che l’art. 3 della Costituzione, mancando del necessario equilibrio tra interessi pubblici contrapposti.
- Da ciò discende anche la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, e quindi dell’art. 97 Cost., in quanto viene in rilievo una situazione che osta a qualsivoglia possibilità di realizzare, in sede amministrativa, il più opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.
- I medesimi profili di incostituzionalità suesposti vanno ravvisati, per identici motivi, anche nella disposizione di cui all’art. 1, co. 7, della L.R. 20/2024 ove dispone che “Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all’allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità”, e ciò sia in relazione agli artt. 117, primo comma e terzo comma (non essendo tale criterio di prevalenza previsto dalla legislazione statale, e determinando esso un vulnus ulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia in relazione agli artt. 3, 9 e 97 Cost.
- Profili di incostituzionalità sussistono, infine, anche in relazione alla violazione della disciplina in materia di aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021. In particolare, la legge regionale sarda ha previsto divieti assoluti di realizzazione di impianti FER anche in aree che, secondo la normativa statale, sono espressamente considerate idonee. Tuttavia, queste aree sono qualificate come “idonee ex lege” dalla legge statale in quanto ritenute già bilanciate rispetto agli interessi ambientali e paesaggistici, e quindi non possono essere dichiarate non idonee dalla Regione. L’intervento legislativo regionale si è così spinto oltre i limiti consentiti, violando un quadro normativo che attribuisce valore vincolante all’elenco di aree idonee individuato dallo Stato. Questo vincolo è stato riaffermato anche dalla giurisprudenza e da modifiche legislative successive (come il d.l. n. 13/2023), e trova conferma nella sentenza n. 28/2025 della Corte costituzionale, che ribadisce come la Regione non possa sottrarsi ai principi fondamentali fissati dallo Stato, anche in virtù della sua autonomia statutaria. La disciplina regionale, in quanto restrittiva rispetto a un minimo legale già definito a livello nazionale e necessario al raggiungimento degli obiettivi climatici europei, è pertanto incostituzionale.
