Premessa.

Tra le decisioni più recenti e rilevanti in materia di istruzione pubblica, si segnalano le sentenze nn. 101 e 102 del 2025 del TAR Sardegna, concernenti il piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna, che ha previsto la soppressione o l’accorpamento di numerose autonomie scolastiche dislocate sul territorio regionale. I ricorsi, promossi da enti locali e soggetti privati, sono stati in parte definiti con esito negativo per i ricorrenti, mentre quattro procedimenti risultano tuttora pendenti. Le relative istanze cautelari, presentate nella primavera del 2024, sono state rigettate con le ordinanze nn. 132 e 133 del medesimo anno, corredate da una motivazione articolata e rimaste incontestate in sede di appello.

I ricorrenti hanno articolato le proprie censure attorno a cinque direttrici ricorrenti.

  1. La soppressione di autonomie scolastiche e gli accorpamenti:

in diversi casi è stata lamentata la perdita di autonomia degli istituti, dovuta al loro inserimento in istituti comprensivi più grandi, ritenendosi, da parte sia di amministrazioni comunali, e sia di genitori di alunni e di personale insegnante e ATA, che tali accorpamenti potessero incidere in modo negativo sulla qualità della didattica e sulla gestione amministrativa;

  • tutela delle specificità territoriali:

in alcuni ricorsi è stato sottolineato che il dimensionamento scolastico deliberato dalla RAS non avrebbe tenuto conto delle peculiarità locali, tra cui la presenza di minoranze linguistiche o condizioni geografiche sfavorevoli;

  • carenza di istruttoria e difetto di motivazione:

è stata denunciata la “debolezza motivazionale” posta alla base delle decisioni regionali, evidenziandosi la mancanza di un’analisi approfondita degli impatti derivanti, sul piano organizzativo, dagli accorpamenti, sugli studenti e sul personale scolastico;

  • disparità di trattamento:

in alcuni casi è stato evidenziato come le decisioni di accorpamento non sarebbero state applicate in modo uniforme, con alcune autonomie scolastiche mantenute nonostante il numero ridotto di iscritti, e altre invece soppresse pur avendo un bacino di utenza più ampio;

  • impatto sulla qualità dell’offerta formativa:

è stato denunciato il rischio che l’accorpamento di più plessi sotto un’unica dirigenza comporti una gestione meno efficace, con una maggiore complessità organizzativa e una minore attenzione ai bisogni specifici degli studenti.

La Regione Sardegna ha difeso il proprio operato, sostenendo che le decisioni prese rispondono a una necessità di razionalizzazione della rete scolastica, nel rispetto delle linee guida nazionali e dei vincoli normativi statali vigenti.

L’orientamento giurisprudenziale in materia stabilisce che, affinché un ricorso contro il dimensionamento scolastico possa essere accolto, è necessario dimostrare l’esistenza di illegittimità procedimentali, carenze istruttorie o motivazionali, oppure vizi di irragionevolezza o sviamento. È inoltre richiesto, in via per così dire preliminare, che sia allegato almeno un peggioramento della situazione sotto il profilo dell’organizzazione dell’offerta formativa o della fruizione del servizio scolastico, derivante dalla creazione di istituti comprensivi o – come accaduto nei casi sottoposti al TAR – dall’accorpamento amministrativo di più istituti.

Tuttavia, in questa materia, il margine di discrezionalità riconosciuto alle amministrazioni regionali – e, nel caso specifico, alla Regione Autonoma della Sardegna – è particolarmente ampio, pur dovendosi comunque rispettare i parametri fissati dalla normativa statale. L’equilibrio tra la pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale e il rispetto della riserva di amministrazione (e, più in generale, del principio di separazione dei poteri) rende, in concreto, tutt’altro che agevole l’accoglimento delle contestazioni. O, quanto meno, rende difficile che tale accoglimento consenta l’ottenimento del bene della vita, piuttosto che la sola adozione di un nuovo provvedimento motivato all’esito di un’istruttoria rinnovata.

Le Sentenze del TAR Sardegna: nn. 101 e 102 del 2025.

Sentenza n. 101/2025: Il caso del Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè”.

Uno dei ricorsi decisi con la sentenza n. 101/2025 ha riguardato la domanda di annullamento della decisione regionale di sopprimere l’autonomia scolastica del Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” e di disporne l’accorpamento con il Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania. Il provvedimento regionale era stato contestato da docenti, assistenti amministrativi e tecnici, nonché collaboratori scolastici, che sostenevano che l’accorpamento avrebbe comportato un peggioramento dell’offerta formativa e difficoltà gestionali.

Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 101/2025, ha dichiarato anzitutto inammissibile il ricorso per carenza di interesse, considerando le argomentazioni del ricorso insufficienti per dimostrare un danno concreto e attuale.

Ad ogni modo, anche in considerazione dell’Adunanza Plenaria n. 16/2024, e per esigenze di completezza dell’esame, si è ritenuto opportuno procedere all’analisi del merito della vicenda, senza limitarsi a una pronuncia di rito.

 Il Tribunale ha osservato che l’accorpamento non avrebbe comportato una riduzione della qualità dell’insegnamento, né una compromissione del diritto all’istruzione, poiché le sedi scolastiche sarebbero rimaste pienamente operative, non implicando, in alcun modo, l’“accorpamento direzionale”, “la concentrazione o la soppressione fisica e logistica di punti di erogazione del servizio”.

A tale proposito, il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno richiamare quanto precisato recentemente dalla Corte Costituzionale che, avuto riguardo alla disciplina in questione, ha chiarito “che nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale. Piuttosto, senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico dei DS e dei DSGA, al quale è correlata l’individuazione quantitativa delle istituzioni scolastiche autonome in base al nuovo criterio che stabilisce una relazione biunivoca tra ognuna di queste e un dirigente.” (Corte cost., Sent., 22/12/2023, n. 223).

In tale prospettiva, prosegue la Corte, la nuova normativa determina un ridimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde, ma ciò, tuttavia, “non significa, automaticamente, la perdita di progettualità formativa e di originalità didattica della comunità scolastica di riferimento, che, all’interno dei vari organi collegiali e nella creatività dei singoli docenti, rimane pienamente in grado di esprimersi” (Corte cost., Sent., 223/2023 cit.).

Il TAR ha quindi confermato la legittimità delle scelte amministrative della Regione Sardegna, ribadendo che la perdita dell’autonomia scolastica, di per sé, non costituisce un danno giuridicamente rilevante, a meno che non sia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale all’organizzazione del servizio scolastico o alla fruizione dello stesso. Il Collegio ha rilevato che, sebbene alcune problematiche organizzative siano state sollevate (tra cui l’accorpamento di istituti con indirizzi differenti e il possibile sovraccarico gestionale), queste non erano supportate da elementi concreti tali da giustificare l’accoglimento del ricorso.

A tal proposito, è stato affermato che “il Piano di dimensionamento della rete scolastica ha natura di atto generale a contenuto pianificatorio e, in quanto tale, non richiede, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l’enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti. Non è, dunque, necessaria una motivazione che vada a confutare in modo specifico le ragioni del non accoglimento delle singole osservazioni presentate, risultando sufficiente che la loro reiezione trovi giustificazione nella esternazione dei criteri generali di razionalizzazione sui quali è fondata l’elaborazione del Piano (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8.08.2019, n. 5630; Cons. Stato, sez. VI, 16.02.2007, n. 661; T.A.R. Sardegna, sez. I, 31.07.2018, n. 704; 6.08.2013, n. 597; 5.08.2013, n. 592)”.

Il giudice ha inoltre chiarito che: “i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono, quindi, una particolare motivazione, trattandosi di scelte discrezionali dell’Amministrazione regionale riguardanti la programmazione della rete scolastica, che risultano motivate in relazione ai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del Piano di dimensionamento scolastico e quindi, essendo connotati da una ampia discrezionalità, sono sindacabili solo se affette da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 9.11.2016, n. 713; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, Sent., (data ud. 26/06/2024) 01/07/2024, n. 2343)”.

Del resto, è stato altresì affermato che “non risulta manifestamente illogica e irragionevole la scelta patrocinata dall’amministrazione regionale che ha deciso di non effettuare accorpamenti tra Autonomie scolastiche che, pur avendo numeri di alunni particolarmente bassi sono, tuttavia, costituite da un significativo numero di PES (punti di erogazione del servizio) situati in diversi Comuni, determinandosi, per converso, nel senso di procedere ad una riorganizzazione della rete scolastica nei Comuni in cui sono ubicate due o più Autonomie scolastiche del secondo ciclo di studi, in presenza di un numero non particolarmente elevato di alunni”.

Analogo esito ha avuto anche il secondo ricorso esaminato dal TAR, oggetto della sentenza n. 102/2025.

Sentenza n. 102/2025: Il caso dell’Istituto Comprensivo “Colombo”.

Con la sentenza n. 102/2025, il TAR ha deciso sul ricorso presentato da genitori di alunni e docenti contro la deliberazione regionale n. 4/161 del 15 febbraio 2024, che ha previsto la soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo “Colombo” di Cagliari e il suo accorpamento con l’Istituto Comprensivo “Randaccio Tuveri Don Milani”.

Anche in questo caso il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’accorpamento scolastico. In particolare, non è stato dimostrato un peggioramento dell’offerta formativa; l’accorpamento non comporta la chiusura di plessi scolastici, ma solo una riorganizzazione amministrativa; la Regione ha rispettato i criteri di dimensionamento scolastico e il mancato rispetto di alcune soglie numeriche non è sufficiente a rendere illegittimo l’atto.

Il giudice amministrativo, nel confermare l’impraticabilità della scelta patrocinata in sede provinciale, tesa al mantenimento dello “status quo ante”, non ha mancato di richiamare la sentenza della Corte Cost. 168 del 28 ottobre 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 che, in sintesi, era funzionale all’avvio del procedimento previsto dall’art. 56 dello Statuto, al fine di definire una norma di attuazione che prevedesse proprio il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell’anno scolastico 2023-2024. In particolare, il Giudice delle Leggi ha chiarito che tale l. reg., “nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, e dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, sia in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia “norme generali sull’istruzione”, poiché viola il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio”, precisando che “resta ferma la competenza delle regioni quanto allo svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico: esse possono autonomamente definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche, nonché decidere di istituire nuovi plessi ovvero di aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone loro di rispettare, nello svolgimento di tale funzione, il contingente organico determinato dal decreto ministeriale e di superare, a regime, l’istituto della reggenza.”

La Corte cost. con la predetta sentenza ha, quindi, giudicato incostituzionale la LR n. 2/2024, nella parte in cui la Regione ha tentato di dare soluzione a problematiche organizzative mantenendo la situazione di organico, rilevando la doppia interferenza con la legislazione statale ed esclusiva.

Del resto, è quanto già affermato con l’ordinanza cautelare n. 132/2024, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensiva con riferimento al ricorso presentato dal Comune di Oristano che ha impugnato gli atti con cui è stato disposto l’accorpamento degli istituti comprensivi di Oristano nn. 1 e 2 e nn. 3 e 4, così venendo a costituirsi un istituto comprensivo n. 1/2 composto da più di 1200 alunni e un istituto comprensivo n. 3/4 composto da più di1300 alunni, in asserita violazione dei criteri delle stesse Linee Guida Regionali, anche in relazione al parere della Commissione del Consiglio Regionale, che aveva evidenziato tale circostanza, come dedotto nei motivi aggiunti, nonché in relazione alla presenza, in Provincia di Oristano, di diversi istituti sottodimensionati quali quelli di Ales, di Ghilarza o di Simaxis Villaurbana.

Nella specie, il Collegio ha evidenziato che “tale intervento correttivo si è rivelato necessario ai fini del rispetto dei parametri dimensionali individuati in ragione del fatto che la Provincia di Oristano, in particolare alla luce proprio della posizione del Comune di Oristano, si è limitata a proporre la sospensione dell’applicazione delle nuove regole e il mantenimento per l’a.s. 2024/2025 del numero di istituzioni scolastiche presenti nel territorio della Provincia stessa invocando, pertanto, la salvaguardia di un assetto non in linea con l’organico assegnato a livello provinciale”.

In conclusione, con le sentenze nn. 101 e 102 del 2025, il TAR Sardegna ha confermato la legittimità delle scelte amministrative operate dalla Regione, ribadendo che la semplice perdita dell’autonomia scolastica non integra, di per sé, un danno giuridicamente rilevante, in assenza della prova di un pregiudizio concreto e attuale all’organizzazione o alla fruizione del servizio scolastico.