Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha confermato l’esclusione dell’OE, ribadendo che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nel valutare l’affidabilità dei concorrenti. Anche in assenza di una condanna definitiva, il rinvio a giudizio può essere considerato un elemento sufficiente per giustificare l’estromissione, purché vi sia una motivazione adeguata.

Nel corso di una procedura d’appalto, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante conserva il potere di riesaminare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico in qualsiasi momento, anche dopo un’iniziale ammissione, qualora emergano elementi nuovi o precedentemente non valutati, senza che ciò configuri un atto di autotutela. Ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, il rinvio a giudizio per reati connessi all’attività professionale, inclusi quelli di cui all’art. 94, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.), può costituire elemento idoneo a fondare l’esclusione dalla gara, purché tale decisione sia adeguatamente motivata in relazione alla compromissione del rapporto fiduciario tra appaltante e operatore economico. La decisione della stazione appaltante deve inoltre basarsi su adeguati mezzi di prova ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. g) del D.Lgs. 36/2023, che riconosce il decreto di rinvio a giudizio quale elemento di prova sufficiente a giustificare l’esclusione (nella fattispecie, in particolare, il reato contestato era direttamente collegato alla natura dell’appalto [servizi di vigilanza], le accuse riguardavano un precedente contratto con la stessa amministrazione, il Codice dei Contratti Pubblici prevede che il rinvio a giudizio sia un elemento di prova sufficiente per giustificare un’esclusione, così come previsto dall’art. 98, comma 6, lett. g).