Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 368/2025, ha accolto in parte l’appello proposto dall’impresa O. G. e ha riformato la decisione del TAR Sardegna (sentenza n. 778/2022), che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per mancata aggiudicazione dell’appalto.
In particolare, il TAR aveva escluso il risarcimento del danno sostenendo che la mancata aggiudicazione fosse dipesa anche dalla condotta negligente dell’impresa O.G., che aveva notificato il ricorso inizialmente solo alla prima classificata e non alla seconda.Secondo il TAR, tale incompletezza aveva portato al rigetto dell’istanza cautelare, impedendo il subentro dell’impresa O. nel contratto.
Il Consiglio di Stato non condivide questa conclusione: la responsabilità della mancata aggiudicazione deriva dalla condotta illecita della Pubblica Amministrazione, che ha violato le regole di gara.
1. Erroneità della motivazione del TAR sul nesso causale tra provvedimento illegittimo e danno subito
Il TAR, quindi, ha errato nel valutare il concorso di colpa della ricorrente, perché: l’impresa O. aveva comunque proposto tempestivamente l’istanza cautelare e il Collegio avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 55, comma 12, c.p.a., invece di rigettare la richiesta cautelare.
2. Il diritto al risarcimento del danno
Il Consiglio di Stato sottolinea che l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara non dà automaticamente diritto a un risarcimento. Tuttavia, nel caso in esame, è stato accertato che la responsabilità della stazione appaltante era evidente, in quanto già nel 2016 il TAR aveva dichiarato illegittima la procedura di gara.
Di conseguenza, l’impresa O. avrebbe dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, poiché le due aziende che la precedevano in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse. Nonostante ciò, l’Amministrazione ha comunque proceduto con la stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria originaria, impedendo così all’impresa O. di subentrare ed eseguire i lavori.
Questo comportamento ha reso evidente l’illecito della stazione appaltante e ha giustificato il riconoscimento di un risarcimento a favore della ricorrente.
