Il Tribunale Amministrativo, con la presente decisione, ha in parte accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta da ARES Sardegna.
Sul piano degli effetti conformativi della sentenza ha “ordinato all’Amministrazione, in primo luogo, di procedere alla convocazione del ricorrente per l’espletamento delle prove d’esame dal medesimo mai sostenute, i cui contenuti saranno individuati necessariamente ex novo, nel rispetto dell’art. 10 del bando. A questo riguardo, valuterà l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, se individuare una nuova Commissione oppure se, per esigenze di parità di trattamento, considerando che le prove del solo ricorrente formerebbero oggetto di giudizio da parte di una differente Commissione, mentre per le prove degli altri partecipanti rimarrebbero fermi i giudizi formulati dalla Commissione, potendo venire meno inoltre il carattere comparativo della procedura e, verosimilmente, l’univocità dei criteri valutativi; oppure, si diceva, se sia preferibile mantenere la stessa Commissione per un supplemento di attività, anche per non allungare i tempi di conformazione alla presente sentenza. La convocazione avverrà nei termini e con le modalità di convocazione stabiliti dall’art. 7 del bando. In caso di esito positivo delle prove, il ricorrente sarà inserito in graduatoria nella posizione utile corrispondente al punteggio dal medesimo conseguito. Per il completamento delle attività suindicate si assegna all’Amministrazione il termine complessivo di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione”.
In applicazione del principio dell’effetto conformativo, quindi, l’Amministrazione è tenuta a rimuovere gli effetti dell’illegittimità accertata, garantendo al ricorrente la possibilità di sostenere le prove d’esame, mai espletate, da predisporre ex novo in conformità all’art. 10 del bando.
In altri termini, l’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa, valuterà se confermare la Commissione già nominata o designarne una nuova, tenendo conto delle esigenze di parità di trattamento, uniformità valutativa e ragionevole durata del procedimento.
In caso di esito positivo delle prove, il ricorrente sarà inserito nella graduatoria di merito ARES secondo il punteggio ottenuto. Per l’attuazione di tali adempimenti, è stato assegnato un termine complessivo di 120 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza.
A garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, il Collegio ha altresì nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Sanità presso l’Assessorato regionale, il quale – in caso di inutile decorso del termine – potrà subentrare all’Amministrazione inadempiente, completando le operazioni entro ulteriori 60 giorni (art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.).
[Nella specie, il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico indetto da ARES Sardegna per la copertura di 3 posti da Dirigente Ingegnere Civile (2 per ARES e 1 per AOU Cagliari), ed era stato escluso per presunta mancanza del requisito previsto dall’art. 1, lett. B, del bando, relativo a cinque anni di servizio in ruoli analoghi presso enti del SSN o altre pubbliche amministrazioni. Aveva quindi impugnato, con il ricorso, il provvedimento di esclusione e gli atti successivi, compresi quelli di approvazione delle graduatorie. Al termine della selezione erano state approvate due graduatorie: una per ARES (con 2 vincitori e 5 idonei) e una per AOU Cagliari (con 1 vincitore e 2 idonei)].
