- “Nel caso in cui la Regione (a statuto ordinario o speciale) decida di ricorrere con legge all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, incorre in due limitazioni:
1) il divieto di ricorso all’indebitamento, anche per spese di investimento (ciò in deroga alla regola di cui all’articolo 119 ultimo comma della Costituzione), ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
2) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113.
Si tratta, nella specie, di due “sanzioni” che, per certi versi, si rafforzano reciprocamente, essendo entrambe collegate al mancato rispetto degli obblighi relativi alla tempestività dell’adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio e poste a tutela del bilancio inteso come “bene pubblico”. - “Il divieto di cui all’articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha natura di sanzione interdittiva, applicabile alla Regione che non abbia approvato il bilancio di previsione nei termini indicati dall’ articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”.
- “L’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267 è norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio. Essa è applicabile, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, esclusivamente ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni e, quindi, non alle regioni, alle quali, invece, si applica l’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, che nulla prevede in punto di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione. Al contrario, tale disposizione sancisce al comma 1 un termine perentorio (31 dicembre) per l’approvazione del bilancio, con gli effetti previsti dal comma 2 della disposizione da ultimo citata e dall’articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113”.
Divieti e limiti nell’esercizio provvisorio del bilancio regionale: sanzioni interdittive e inapplicabilità dell’analogia con gli enti locali. Deliberazione n. 31/2025/PAR del 24.2.2025.
