È contrario all’articolo 10 comma 7, della Legge n. 160 del 5 maggio 1989 e, pertanto, affetto dal vizio di violazione di legge ai sensi dell’articolo 21-octies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, un provvedimento concessorio che preveda una riduzione del canone nella misura del 50%, in assenza di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nell’ambito di un autonomo subprocedimento, valuti l’attuale sussistenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

La riduzione del 50% del canone concessorio, ai sensi dell’ articolo 10 comma 7, della Legge n. 160 del 5 maggio 1989, non può essere adottata sulla base di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che abbia cessato di esplicare ratione temporis la propria efficacia, in quanto riferito ad una concessione scaduta, poiché il subprocedimento previsto dalla norma sopra richiamata presuppone un’autonoma e rinnovata istruttoria riferita alla nuova concessione, che valuti la permanenza dei presupposti che giustifichino l’abbattimento del canone.

L’istituto della “riattivazione” del provvedimento amministrativo non trova cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano, in omaggio ai principi di legalità formale e sostanziale, di cui agli articoli 97 comma 2 della Costituzione e 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990,n.241.

In base al principio generale del divieto di venire contra factum proprium, espressione del più generale principio di buona fede applicabile anche ai rapporti di diritto amministrativo, la Pubblica Amministrazione non può sostenere che un provvedimento amministrativo sia qualificabile come proroga di una concessione amministrativa, qualora tutti i dati formali – che sono gli unici rilevanti nel diritto amministrativo – emersi nel corso di un’ istruttoria svolta dalla stessa Amministrazione depongano nel senso della adozione di nuova concessione.

Le proroghe delle concessioni aventi per oggetto beni demaniali si pongono in contrasto con la direttiva 2006/123 dell’Unione europea, nel senso meglio specificato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 novembre 2021, n.18; pertanto, stante la efficacia diretta della direttiva in esame, esse sono viziate da violazione di legge, ai sensi dell’articolo 21-octies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241.