TAR Sardegna, Sez. I, 20 giugno 2025, n. 571 – Pres. Buricelli, Rel. Serra
Il parere reso dalla Soprintendenza oltre il termine assegnato in sede di conferenza di servizi deve ritenersi inefficace, poiché si è già formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990. In tale ipotesi, l’amministrazione può intervenire esclusivamente mediante un provvedimento espresso di autotutela. In assenza di quest’ultimo, ogni successiva attività – inclusa la riapertura della conferenza e l’adozione di un provvedimento negativo – risulta affetta da illegittimità derivata. Né l’attesa di un titolo abilitativo (nella specie, la concessione demaniale) può giustificare la sospensione dei termini o incidere sul perfezionamento del silenzio assenso.
Con la sentenza n. 571/2025, il TAR Sardegna si sofferma sul delicato e attuale tema della formazione del silenzio assenso nel contesto delle conferenze di servizi, con particolare riferimento ai pareri resi dalle Soprintendenze. La controversia riguardava un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Carbonia, per il quale la società proponente – EN.IT. FV Carbonia S.r.l. – aveva attivato la procedura abilitativa semplificata (PAS) presso il SUAPE competente. L’istruttoria era stata condotta in modalità asincrona e il termine per l’espressione dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte era stato fissato al 15 aprile 2024.
La Soprintendenza, tuttavia, si era pronunciata solo il 24 aprile, esprimendo un parere negativo fondato sulla prossimità dell’intervento all’area archeologica di Monte Sirai. Nonostante ciò, con nota del 19 aprile, il SUAP aveva già attestato la conclusione positiva della conferenza, rinviando la sola adozione del provvedimento finale all’acquisizione della concessione demaniale per le opere di connessione. Malgrado ciò, quel parere tardivo era stato ritenuto valido e vincolante, determinando l’avvio di una nuova conferenza di servizi e, infine, il rigetto della PAS.
Il TAR ha invece chiarito, in termini inequivoci, che la tardività del parere determina la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, disposizione che trova piena applicazione anche nei confronti delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali. In tale contesto, l’unico strumento a disposizione dell’amministrazione che intenda superare gli effetti del proprio silenzio è rappresentato dall’adozione di un provvedimento espresso in autotutela. Diversamente, il parere reso oltre il termine “deve considerarsi tamquam non esset”, come testualmente affermato dalla giurisprudenza richiamata nella decisione (Cons. Stato, sez. IV, nn. 8610/2023 e 4855/2025; sez. VII, n. 4948/2024).
Il Collegio ha respinto anche la tesi difensiva dell’amministrazione comunale, secondo cui il procedimento sarebbe stato sospeso in attesa del rilascio della concessione demaniale. La nota del 19 aprile 2024, con cui il SUAP comunicava la chiusura positiva della conferenza, è stata ritenuta dirimente: a quella data, infatti, il procedimento risultava istruttoriamente definito e nulla giustificava una proroga dei termini per l’espressione dei pareri. Né può ritenersi che la concessione demaniale dovesse pervenire prima della chiusura della conferenza, trattandosi semmai di un presupposto per l’adozione del provvedimento conclusivo, non per la validità della conferenza stessa.
Il TAR ha infine escluso che il parere della Soprintendenza potesse essere interpretato come un atto di autotutela, mancando qualsiasi riferimento espresso in tal senso. Né il giudice può supplire all’inerzia amministrativa ricostruendo in via interpretativa una volontà mai manifestata. Alla luce di ciò, la nuova conferenza indetta sulla base di quel parere e il successivo diniego sono stati annullati per violazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990.
