Il diniego di condono edilizio è legittimo quando risulti accertata l’esecuzione di lavori oltre il termine ultimo stabilito dalla disciplina condonistica. Il giudicato penale di estinzione del reato per oblazione non ha efficacia vincolante sull’accertamento amministrativo della sanabilità dell’abuso. Inoltre, il ritardo dell’amministrazione nel rispondere all’istanza di condono non può giustificare l’applicazione di normative successive più favorevoli, in assenza di un’apposita richiesta di rideterminazione.

Fatto

La signora C.L. ha impugnato il diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Cagliari per un immobile in località Medau su Cramu, costruito negli anni ’80 senza titolo abilitativo. La richiesta di condono, presentata nel 1986 dalla precedente proprietaria P.C., è stata rigettata nel 2019 per tardiva realizzazione dell’opera. L’immobile era stato oggetto di accertamenti nel 1986 che rilevarono lavori in corso, incompatibili con il termine del 1° ottobre 1983 imposto dalla legge 47/85. Inoltre, l’area risultava vincolata dal Piano Territoriale Paesaggistico Monte Urpinu-Molentargius, con inedificabilità assoluta.

Decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego di condono.

1. Sul presunto giudicato penale e l’inefficacia della sentenza del Pretore

Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza della ricorrente secondo cui la sentenza penale del Pretore di Cagliari del 1990 avrebbe accertato in via definitiva il perfezionamento del condono edilizio. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’accoglimento di una domanda di condono edilizio per effetto del silenzio-assenso è possibile solo se l’istanza è conforme ai requisiti sostanziali richiesti dalla normativa. Nel caso in esame, l’accertamento condotto dall’amministrazione ha evidenziato che i lavori edilizi sono proseguiti oltre il termine utile previsto dalla legge 47/1985, rendendo l’abuso insanabile.

Inoltre, la sentenza penale richiamata dalla ricorrente si è limitata a dichiarare estinto il reato edilizio per avvenuta oblazione, senza entrare nel merito dei requisiti urbanistici per la sanatoria. Secondo il Collegio, il giudicato penale non vincola l’amministrazione nell’esercizio della propria attività di vigilanza edilizia, né può condizionare il giudizio amministrativo, che mantiene un’autonoma valutazione sui presupposti per il rilascio del condono.

2. Sul mancato rispetto dei termini per il condono

Il Tribunale ha confermato che i sopralluoghi condotti dall’Ufficio di Sorveglianza Edilizia del Comune di Cagliari nel gennaio e febbraio 1986 hanno accertato l’esecuzione di opere edilizie oltre il termine del 1° ottobre 1983, previsto dalla legge 47/1985 per poter accedere al condono. Tale circostanza, non contestata tramite querela di falso dalla ricorrente, escludeva in radice la possibilità di ottenere la sanatoria. Il TAR ha sottolineato che l’onere della prova sulla data di completamento dell’opera grava sul richiedente il condono e che, nel caso specifico, tale prova non è stata fornita.

3. Sulla presunta applicabilità della legge 724/1994 (nuovo condono edilizio)

La ricorrente ha sostenuto che, a causa del ritardo con cui il Comune ha deciso sulla pratica di condono, l’istanza avrebbe dovuto essere rivalutata alla luce del condono successivo previsto dalla legge 724/1994. Il Tribunale ha respinto questa tesi, chiarendo che il decorso del tempo non comporta automaticamente l’applicazione di una disciplina più favorevole. L’onere di presentare una nuova istanza di condono in base alla normativa successiva spettava esclusivamente alla parte interessata. Il Comune non era tenuto a riqualificare d’ufficio la richiesta originaria.

4. Sulla questione del vincolo di inedificabilità assoluta

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la natura del vincolo paesaggistico applicabile all’area in cui sorge l’immobile. Secondo la ricorrente, il vincolo derivante dal Piano Territoriale Paesaggistico Monte Urpinu-Molentargius avrebbe avuto carattere relativo e non assoluto. Il Tribunale ha ritenuto questa censura infondata, confermando che il piano, approvato nel 1979, stabilisce un divieto assoluto di edificazione per la sottozona C1, nella quale ricade l’immobile contestato. Il Collegio ha ribadito che un’opera abusiva realizzata in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta non può essere condonata.

5. Sull’asserita necessità di attendere l’approvazione di un piano di risanamento urbanistico

La ricorrente ha infine sostenuto che l’amministrazione non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda di condono senza attendere la definizione del piano di risanamento dell’area Medau Su Cramu, avviato dal Comune con deliberazione n. 682/1986. Il TAR ha rigettato anche questa eccezione, precisando che la riscontrata insussistenza dei requisiti per la sanatoria edilizia escludeva qualsiasi obbligo di sospensione del procedimento in attesa dell’approvazione del piano.

Ha ritenuto irrilevante la sentenza penale del 1990, che aveva dichiarato estinto il reato edilizio per oblazione, poiché non accertava la maturazione dei presupposti per il condono. Ha altresì rigettato l’argomentazione secondo cui il Comune avrebbe dovuto applicare la normativa del condono 1994, ritenendo che spettasse al privato presentare una nuova istanza. Infine, ha confermato la validità dell’ordine di demolizione dell’immobile.