Nelle gare pubbliche, la campionatura può costituire elemento essenziale dell’offerta tecnica, qualora la lex specialis la individui espressamente come parametro di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In tal caso, la sua mancata o tardiva presentazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, e la previsione di esclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto sussisste la possibilità che le stazioni appaltanti ritengano, per le caratteristiche dell’oggetto della gara, che la campionatura possa assumere connotato non già meramente dimostrativo di quanto dichiarato in sede di offerta, bensì contenuto essenziale dell’offerta stessa direttamente rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Sintesi del fatto
La società ricorrente ha partecipato a una gara d’appalto telematica sopra soglia europea indetta da Ares Sardegna per la fornitura, suddivisa in 88 lotti, di filtri, raccordi, rampe, rubinetti e altri dispositivi sanitari destinati alle aziende sanitarie della Regione Sardegna. Per sei lotti (1, 14, 18, 19, 25 e 43), la ricorrente ha presentato offerta.
Il disciplinare di gara (art. 16.4) prevedeva espressamente l’obbligo di trasmettere la campionatura, in quantità minima di tre pezzi per ciascun lotto, entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta, fissato – in seguito a proroga – al 16 aprile 2025. La ricorrente ha inviato la campionatura il 18 aprile, con due giorni di ritardo, ritenendo di aver comunque adempiuto all’obbligo.
La stazione appaltante ha pertanto escluso la concorrente per “omessa presentazione della campionatura”, come risultante dal verbale di apertura dei plichi. In sede di autotutela, ha confermato la decisione, chiarendo che l’obbligo era “formulato in maniera chiara, inequivocabile e vincolante”, trattandosi di un elemento rilevante per la valutazione tecnica dell’offerta, come previsto dall’art. 15.2 del disciplinare.
La ricorrente ha impugnato tali atti deducendo: che non vi sarebbe stata alcuna omissione ma solo un ritardo; che la motivazione sul punto sarebbe stata integrata illegittimamente in via postuma; che la campionatura, secondo la lex specialis, aveva solo valore dimostrativo e non costitutivo dell’offerta tecnica, sicché la tardiva presentazione avrebbe potuto essere sanata tramite soccorso istruttorio; infine, che la clausola del disciplinare che impone la consegna a pena di esclusione sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Sintesi della decisione
Nel merito, il Collegio respinge la tesi secondo cui la campionatura avrebbe avuto mera funzione dimostrativa e quindi sanabile. La Sezione richiama e fa proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la campionatura può, in certe fattispecie, essere elemento essenziale dell’offerta tecnica: “si riscontrano fattispecie concrete in cui la formulazione degli atti di gara induce, in concreto, a conclusioni difformi e, segnatamente, a ritenere che la campionatura debba intendersi quale elemento costitutivo dell’offerta, cui riconoscere una portata sostanziale e qualificante dell’offerta medesima” (Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 1238; Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2023, n. 9579; TAR Sardegna, Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 37).
Il TAR precisa che, nel caso specifico, la lex specialis richiama espressamente la campionatura come criterio di valutazione della “qualità dei materiali”, cui è attribuito un punteggio fino a 25 punti. Come specificato all’art. 15.2 del Disciplinare, “tale punteggio viene attribuito sulla base della ‘campionatura’”, e non sulla sola documentazione tecnica, smentendo così le affermazioni della ricorrente.
Coerentemente, l’art. 16.4 prevedeva che “la campionatura dovrà pervenire entro il medesimo termine indicato per la presentazione delle offerte” e che “il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l’esclusione dalla procedura di gara”. Il Collegio sottolinea che questa clausola è “chiara”, “precettiva” e “coerente” con l’oggetto della fornitura.
Quanto alla doglianza sulla presunta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, il TAR la dichiara infondata: “si è già detto della possibilità che le stazioni appaltanti ritengano, per le caratteristiche dell’oggetto della gara, che la campionatura possa assumere connotato non già meramente dimostrativo di quanto dichiarato in sede di offerta, bensì contenuto essenziale dell’offerta stessa direttamente rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio”.
Infine, viene riaffermato il principio ermeneutico secondo cui le clausole della lex specialis vanno interpretate in senso utile: “le singole clausole della lex specialis, nel dubbio, devono essere interpretate nel senso in cui esse possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (TAR Sardegna, I, 27 febbraio 2024, n. 148).
