Il parere è stato reso ai sensi dell’art. 5 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) e riguarda la conformità giuridica ed economico-finanziaria dell’operazione. La Corte ha ritenuto rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa, nonché il vincolo tipologico, trattandosi di una società cooperativa, forma espressamente ammessa per la partecipazione pubblica.
Sotto il profilo delle finalità istituzionali, la costituzione della CER è stata giudicata coerente con gli obiettivi ambientali, sociali ed economici perseguiti dall’ente locale, in linea con la normativa nazionale ed europea che promuove l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e il contrasto alla povertà energetica. La Corte richiama, in particolare, il favore del legislatore verso le comunità energetiche e l’ampliamento della platea dei soggetti partecipanti, che include espressamente le amministrazioni locali.
Quanto alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, l’operazione è stata valutata positivamente anche in ragione della modesta entità dell’investimento a carico del Comune, limitato alla sottoscrizione di una quota di partecipazione pari a 100 euro. La responsabilità dell’ente è circoscritta alla quota conferita e lo statuto della cooperativa prevede meccanismi tipici della mutualità, come la gratuità degli organi amministrativi e il principio “una testa, un voto”.
La Corte dei conti ha tuttavia sottolineato l’esigenza di un costante monitoraggio dell’andamento economico della società, a tutela dell’equilibrio finanziario dell’ente e degli interessi della comunità locale.
In conclusione, pur formulando alcune osservazioni, la Sezione regionale ha ritenuto adeguatamente assolto l’onere motivazionale richiesto dalla legge ed ha espresso parere favorevole alla costituzione della cooperativa “Comunità Energetica Bari Sardo” – Delibera n 267-2025-PASP Comune BARI SARDO
