Con l’ordinanza in epigrafe il Collegio ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris, operando un’interpretazione del dato legislativo di cui all’art. 7, co. 2, d.l. 20/2023, diverso da quello condiviso dal Consiglio di Stato con l’ord. n. 3314/2024.

Secondo la seconda Sezione del Tribunale “la locuzione ‘istanze’ di cui all’art. 7, c. 2, d.l. 20/2023 deve essere interpretata nel senso di ‘istanze di conversione’ e non ‘istanze di protezione’. Il significato da attribuire al termine deve infatti essere ritratto dal combinato disposto del citato comma 2 con il comma 1 della medesima disposizione che, per quanto rileva in questa sede, ha abrogato, l’art. 6, c.1 bis, lett. h-bis), d.lgs, 286/1998. Quest’ultima norma si riferiva specificamente alla convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi di cui all’art. 19, comma 2, lettera d-bis) e non alla presentazione delle istanze volte all’ottenimento del titolo, con conseguente ultrattività della normativa previgente per la sola ipotesi di istanze di conversione presentate prima dell’entrata in vigore della novella legislativa”.

Sulla scorta di tale orientamento, quindi, il Collegio ha ritenuto che la fattispecie in esame fosse soggetta al regime giuridico della non convertibilità del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto, nella vicenda in esame, la domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato è stata presentata il 29 aprile 2024, e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina.